Descrizione breve
L'art. 1, comma 1, lett. l) della legge regionale 10/2014 rinvia per le pubblicazioni alla legge provinciale 6/2020. In forza della facoltatività di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, ammessa dall’art. 25 della l.p. 23 del 1990, si pubblica solo il programma triennale dei lavori pubblici, contenuto nel DUP.